Polizze vita? Sì, ma ad una condizione
postato su Maggio 09, 2018 da Staff postato in Blog
Solo se garantiscono la restituzione del capitale “investito”: altrimenti sono contratti di investimento ordinari.
A dirlo è la Corte di Cassazione, che torna sulla questione della differenza tra polizze assicurative e contratti di investimento citando i principi di diritto già espressi in precedenza; facendo anche un’importante precisazione sui contratti sottoscritti attraverso società fiduciarie.
Infatti, secondo la Suprema Corte, se viene a mancare la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza, l'oggetto dell’intermediazione deve essere considerato un vero e proprio investimento finanziario da parte degli assicurati e non una polizza assicurativa sulla vita.
Richiamando un intervento (la sentenza 6061/2012), la Corte ha chiarito che, al di là del nome che le viene dato, la polizza assicurativa sulla vita va identificata come quella in cui il rischio dell’assicurato - cioè l’evento relativo alla sua esistenza - è assunto dall’assicuratore, mentre si tratta di un contratto di investimento finanziario quando il rischio di performance viene completamento assunto dall’assicurato.
L’identificazione di contratto di investimento rispetto ad una polizza comporta peraltro diversi regimi fiscali e successori.