ROMA - L’Ivass segnala 3 siti internet irregolari. La distribuzione di polizze assicurative tramite questi siti è irregolare.
Le polizze ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati.
Si tratta di:
L’Ivass raccomanda di adottare le opportune cautele nella valutazione di offerte assicurative via internet o telefono (anche via WhatsApp), soprattutto se di durata temporanea.
In particolare, l’Ivass consiglia ai consumatori di controllare, prima del pagamento del premio, che i preventivi e i contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati e di consultare sul sito www.ivass.it: gli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia (elenchi generali ed elenchi specifici per la r. c. auto, italiane ed estere); - il Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI) e l’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea; - l’elenco degli avvisi relativi ai Casi di contraffazione, Società non autorizzate e Siti internet non conformi alla disciplina sull’intermediazione.
L’Ivass sottolinea, in particolare, che i pagamenti dei premi effettuati a favore di carte di credito ricaricabili o prepagate sono irregolari e che sono irregolari anche i pagamenti effettuati a favore di persone o società, non iscritte negli elenchi sopra indicati.
I consumatori possono chiedere chiarimenti ed informazioni al Contact Center Consumatori dell’Ivass al numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì h. 8.30 - 14.30.
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Fare molta attenzione a sospendere la polizza RC Auto
In questo periodo di emergenza sanitaria causa COVID 19, presso le nostre agenzie di assicurazione riceviamo richieste di sospensione della garanzia RCA, soprattutto della seconda e terza auto, oltre che di moto e motorini.
Dal punto di vista contrattuale qualora previsto non ci sono problemi, ma da un punto di vista operativo la sospensione del contratto genera conseguenze importanti.
Andiamo ad analizzare ogni singola situazione relativamente alla garanzia RC.
Legittimo sospendere la polizza RCA per un auto parcheggiata in strada?
La legge all’art. 122 del Decreto Legislativo n. 209/2005 Codice della Assicurazioni Private dispone che la copertura della polizza RC Auto deve essere sempre attiva quando il veicolo sia parcheggiato "su aree pubbliche o ad esse equiparate" (per esempio garage pubblici, aree dei centri commerciali, aree di parcheggio di stazioni o aeroporti etc).
DI CONSEGUENZA
Oltre alla inattività della garanzia, l’auto trovata parcheggiata su tali aree può essere multata e sequestrata dai competenti organi.
E se, invece, l’auto rimane chiusa in un garage o box privato?
La più recente giurisprudenza della Suprema Corte e della Corte di Giustizia Europea ha stabilito che anche in questo caso i giudici sono orientati a ritenere necessaria la copertura in tutte quelle ipotesi dannose riferibili eziologicamente non solo sulla circolazione dei veicoli ma anche per il solo possesso degli stessi.
L’altro aspetto è legato al fatto che per le polizze che hanno anche le garanzie Incendio e Furto e garanzie accessorie quali Atti Vandalici, la sospensione della polizza comporta anche la inattività di queste garanzie con le relative conseguenze nel caso si verificassero sinistri di tale genere.
La nostra conclusione è che è sempre utile mantenere attiva la garanzia
Lo scopo della garanzia è quello di garantire il terzo danneggiato e oramai la giurisprudenza è orientata a tutelale questi non solo dalla circolazione dei veicoli ma dal possesso degli stessi.
Come intermediari non possiamo rifiutare di sospendere la garanzia ma è bene che tutti siano informati delle conseguenze della sospensione della polizza che noi sconsigliamo vivamente.
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Importante novità per tutti i proprietari di veicoli, direttamente dalla Corte di Giustizia Europea: secondo una recente sentenza, l'auto va assicurata con polizza RC anche se si trova inutilizzata su un terreno privato.
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Una sentenza della Corte di Cassazione di qualche giorno fa ha stabilito che i beneficiari di una polizza vita stipulata da un parente defunto, sono protetti dalla privacy e dunque i familiari di ogni ordine e grado non sono nella condizione di ottenere informazioni dalla Compagnia e dai suoi intermediari con la quale è stato stipulato il contratto, che si possono legittimamente opporre alle loro richieste di informazioni.
Secondo la Corte, infatti, le informazioni relative ai beneficiari (persone terze) delle polizza vita stipulate dal del cuis, non rientrano tra quelle a cui hanno diritto di accesso gli eredi.
Il caso è stato posto dal Garante della Privacy contro l’ordine di un tribunale, rivolto ad una compagnia di assicurazione, di rivelare l’identità dei beneficiari di una polizza vita (che prevedeva un capitale caso morte) agli eredi del Contraente defunto.
La Cassazione ha accolto il ricorso, secondo cui la comunicazione del dato riservato (in questo caso l’identità del beneficiario) lede la privacy del beneficiario stesso e non è consona alla tutela dei diritti dell’erede, e nella sentenza ha evidenziato che gli eredi hanno diritto di accesso ai dati personali del familiare deceduto, ma non a quelli relativi a soggetti terzi beneficiari di contratti stipulati dal de cuis, che ne caso in questione acquistano un diritto proprio ai vantaggi della polizza.
Questa sentenza, di fatto, stravolge il diritto degli eredi ad ottenere la cosiddetta legittima e d fatto apre una possibilità di aggirare la norme stabilite da Codice Civile in materia di successioni, impedendo agli eredi la possibilità di conoscere il soggetto da convenire in giudizio (il soggetto terzo beneficiario della polizza) con l’azione di riduzione delle donazione che si è realizzata attraverso la stipula della polizza di assicurazione sulla vita
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Vettel contro Hamilton, Ferrari contro Mercedes, sarà questo il grande duello del la stagione 2017 di Formula 1. Ieri a Baku, in Azerbaijan, è andato in scena un gran premio fuori dall’ordinario, ricco di colpi di scena e di polemiche come solo i gp cittadini sanno regalare. Protagonisti assoluti di scontri e polemiche sono stati, manco a dirlo, Vettel e Hamilton, con il tedesco reo di aver tamponato il pilota inglese in regime di safety car. Seb ha attaccato apertamente Lewis colpevole di aver ripetutamente frenato anche quando non vi era necessità di farlo, mettendo così in pericolo gara e incolumità dei piloti che lo seguivano. Dal canto suo l’inglese si è molto risentito per la reazione del tedesco che lo ha prima affiancato, insultandolo, e poi colpito sulle ruote. La direzione di gara ha punito con 10 secondi di penalità il ferrarista, ma la rimostranze del pilota di Heppenheim sono proseguite, sostenute anche dalle dichiarazioni al vetriolo del direttore della Scuderia Ferrari, Maurizio Arrivabene.
Il duello rusticano ha senz’altro scaldato i cuori dei tifosi di F1, ma se fosse successo nella realtà come sarebbero andate veramente le cose?
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